giovedì 16 febbraio 2012

Richiesta di adeguamento regolamenti comunali integrazione rette non autosufficienti ospitati in strutture residenziali pubbliche e Rsa.

Il 13 febbraio ho inviato dal Dipartimento di cui sono responsabile questa comunicazione ai 120 sindaci della nostra provincia di Vicenza! E in bocca al lupo che la legge venga rispettata.


Il 27 Dicembre scorso il TAR del Veneto si è pronunciato accogliendo il ricorso presentato da una cittadina ultrasessantacinquenne non autosufficiente ricoverata presso una struttura residenziale assistita contro il Comune di Vicenza. Il motivo del ricorso verteva sulla richiesta al Comune di integrare la quota alberghiera della struttura per la parte eccedente alla capacità di copertura della stessa da parte dell’assistita con esclusivo riferimento alla sua situazione economica.
Risulta evidente, dal dispositivo e dalle motivazioni della sentenza (il cui contenuto viene riportato integralmente in allegato), come l’indirizzo del Tribunale Amministrativo del Veneto sia chiaramente volto a dare applicazione alle disposizioni normative che prevedono che la richiesta di copertura della quota alberghiera per anziani non autosufficienti debba basarsi sulla situazione economica del solo assistito, senza chiamare in causa i familiari, e che, pertanto l’eventuale integrazione di retta spetta al Comune di residenza.
Ciò rilevato è logico dedurre come, in caso di altri contenziosi tra i Comuni, gli Enti erogatori di servizi e i cittadini aventi diritto, il TAR Veneto stabilirà il ripristino dello stesso diritto. Del resto in tal senso si era già espresso ufficialmente e ripetutamente l’Ufficio del Difensore Civico del Veneto.
Del resto, il pronunciamento del TAR non fa che prendere atto di un quadro normativo assolutamente esplicito in materia. L’assistenza sociosanitaria rivolta nei confronti degli anziani non autosufficienti deve essere assicurata dalla Pubblica Amministrazione e le cure rivolte ai medesimi soggetti sono comprese, ai sensi del decreto legislativo 502/92 nei LEA (livelli essenziali di assistenza). Quanto alla questione della copertura della retta, il decreto legislativo 109/1998 modificato con decreto legislativo 130/2000 (normativa ISEE) e l’art.25 della legge 328/2000 (integrazione socio-sanitaria) stabiliscono che le quote delle rette a carico degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, nonché delle persone affette da grave disabilità, ricoverati nelle strutture Residenziali Extraospedaliere debbano essere calcolate con esclusivo riferimento al reddito dell’assistito e non si possa evidentemente chiedere ai parenti di grado alcuno la compartecipazione al pagamento delle somme di denaro. In modo ancora più esplicito, la stessa legge 328/2000 art.6 comma 4 recita testualmente: “per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali,il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,previamente informati,assume obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.
Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Febbraio 2001 ”Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” e l’art.54 della legge 289/02 stabiliscono che le rette dei ricoverati ultrasessantacinquenni non autosufficienti debbano essere pagate per il 50% dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50% dai Comuni, con eventuale partecipazione dell’utente in base al valore ISEE calcolato esclusivamente sul reddito dell’assistito.
La stessa Regione Veneto, nella propria deliberazione di Giunta Regionale n.457/2007 dichiara che: ”la quota di retta di residenzialità qualificata come “alberghiera” è a carico della persona accolta nel Centro di Servizio Residenziale o, se dal caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino è residente o è iscritto ai registri anagrafici al momento dell’ingresso in struttura, indipendentemente dalla sua condizione di non autosufficienza”.
Inoltre, già nel recente passato sono state innumerevoli le sentenze emesse da vari TAR di tutta Italia e addirittura del Consiglio di Stato che hanno affermato la piena validità del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000 (articolo 2 comma 6):
1.     Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, sentenza n. 0042/07 del 6 dicembre 2006, depositata in cancelleria il giorno 11 gennaio 2007
2.     Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana -Terza sezione, ordinanza n. 733/2007 del 6 settembre 2007, depositata in segreteria il 7 settembre 2007
3.     Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Sezione prima, ordinanza n. 634/2007 del 18 settembre 2007
4.     Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, ordinanza n. 521/2007 del 18 settembre 2007
5.     Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Seconda sezione, ordinanza n. 43/2008 del 16 gennaio 2008, depositata in segreteria il 17 gennaio 2008
6.     Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione prima, sentenza n. 291/08 del 5 – 19 dicembre 2007, depositata in segreteria il 7 febbraio 2008
7.     Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione prima, sentenza n. 303/08, depositata in segreteria il 7 febbraio 2008
8.     Tribunale di Lucca (giudice dr. Giacomo Lucente), sentenza n. 0174/2008 del 1° febbraio 2008
9.     Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sentenza n. 176/2008 del 5 febbraio 2008
10.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ordinanza n. 372/2008 del 1° aprile 2008, depositata in cancelleria il 2 aprile 2008
11.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia), sentenza n. 350/2008 del 2 aprile 2008
12.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ordinanza n. 602/2008 del 16 aprile 2008, depositata in segreteria nella stessa data
13.  Consiglio di Stato, sezione quinta, ordinanza n. 2594 del 16 maggio 2008 (di reiezione del ricorso presentato dal Comune di Firenze contro la sopra citata ordinanza del T.A.R. della Toscana n. 43/2008)
14.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, prima sezione, sentenza n. 1405/08 dell’ 8 maggio 2008
15.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, quarta sezione, sentenza n. 4033/2008 del 10 settembre 2008
16.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), sentenza n.01102/2008 del 20 marzo 2008, depositata in segreteria il 22 settembre 2008
17.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione terza, sentenza n. 02535/2008 del 26 giugno 2008, depositata in segreteria il 17 novembre 2008
18.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), ordinanza 01101/2008 del 26 novembre 2008, depositata in segreteria il 27 novembre 2008
19.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), ordinanza 00836/2008 del 26 novembre 2008, depositata in segreteria il 28 novembre 2008
20.  Consiglio di Stato – sezione quinta, ordinanza n. 04582/2009 del 11 settembre 2009, depositata in segreteria il 14 settembre 2009;
21.  Consiglio di Stato – sezione quinta, ordinanza n. 02130/2010 del 11 maggio 2010, depositata in segreteria il 12 maggio 2010;
22.  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sentenze n. 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488 del 14 maggio 2010 e sentenze n. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 del 20 maggio 2010.
È utile evidenziare come, in molti casi, la giustizia amministrativa si sia espressa richiedendo esplicitamente ai Comuni di interessati l’adozione di un regolamento che preveda un fondo di bilancio per lo scopo. Regolamento richiamato, ad esempio, dal Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. 5^ 16.03.2011 n. 1607) con la finalità di facilitare l'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza. In proposito va ricordata anche la sentenza n. 784/2011 emessa dalla Sezione prima del Tar della Lombardia il 9 gennaio 2011, depositata in Segreteria il 24 dello stesso mese, la quale ha precisato che i Comuni non possono negare o ritardare gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti affermando di non avere la disponibilità di adeguate risorse economiche in quanto gli Enti locali sono “immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole”.
Agli scriventi risulta, dopo attenta analisi territoriale, che la larghissima maggioranza (se non la totalità) dei Comuni e degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali del Vicentino non abbiano regolamenti conformi alla normativa vigente, così come richiamato dalla sentenza n. N. 01971/2011 del 27\12\2011. In molti casi, infatti, tali regolamenti prevedono che anche i contributi finalizzati all’integrazione delle rette per anziani non autosufficienti e disabili siano subordinati alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti, in evidente contrasto con quanto stabilito dalla succitata normativa.
Alla luce di tale situazione, anche al fine di evitare che i Comuni si trovino a dover far fronte in maniera imprevista ad interventi economici di notevole entità (magari anche con valenza retroattiva), nonché nell’ottica di garantire il rispetto di diritti sanciti dalla normativa vigente, riteniamo sia indispensabile convocare quanto prima una riunione congiunta delle quattro rappresentanze delle conferenze dei sindaci del Vicentino con l’unico obbiettivo di costituire un gruppo di lavoro qualificato per trattare l’argomento in oggetto allo scopo di redimere un regolamento idoneo e omogeneo che sia di riferimento per tutti i Comuni. Contemporaneamente, ben consapevoli delle ristrettezze economiche in cui versano attualmente gli Enti Locali, situazione destinata ad aggravarsi con l’attuazione delle pesanti e penalizzanti misure economiche varate dal governo in carica e da quello precedente, riteniamo indifferibile l’avvio di un percorso poltico-istituzionale che porti i con forza i Comuni ad ottenere le necessarie risorse economiche presso la regione Veneto e il governo.
Vi preghiamo di cogliere questa richiesta con lo spirito costruttivo che da sempre distingue l’operato nostro partito come occasione per la costruzione di un fronte politico amministrativo comune, con l’unico obbiettivo di rendere giustizia ai nostri concittadini meno fortunati e alle loro famiglie, specie in un momento di gravissima crisi economica e sociale, nel pieno rispetto della legge. Cogliamo l’occasione per esprimere la massima disponibilità da parte della nostra forza politica e di tutti i suoi rappresentanti istituzionali a collaborare in maniera costruttiva al raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati.
Confidando in un positivo riscontro, porgiamo i più distinti saluti.



Antonella Zarantonello
Responsabile provinciale sociale-sanità-disabilità PRC – Federazione della Sinistra Vicenza indirizzo e mail:sociale@prc-federazione.vicenza.it tel: 3480406820

Giuliano Ezzelini Storti Segretario provinciale PRC – Federazione della Sinistra Vicenza

3 commenti:

  1. Grazie antonella per l'articolo che utilizzerò ai fini di far riconoscere i miei diritti!
    Chieso solo: ma ci sono state delle sentenze contro per caso?

    Grazie mille!

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  2. Scusa se ti rispondo in ritardo...finora tutti vinti i ricorsi se vuoi maggiori informazioni chiamami al 3480406820 ciao! Antonella

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  3. Ciao Antonella! ho purtroppo una brutta notizia per tutti noi!

    http://salute.aduc.it/articolo/rette+rsa+corte+costituzionale+valida+legge+regione_20989.php

    E' incredibile!!!

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